Le spese per alberghi e ristoranti hanno un trattamento tributario che varia in base a vari parametri: soggetto che le sostiene, luogo della prestazione (entro o fuori dal comune del committente), soggetti a cui è rivolto il servizio (amministratori, titolari, dipendenti, clienti del committente). Ecco una breve ma approfondita disamina.
Detraibilità IVA ristoranti e alberghi: l’Iva è interamente detraibile (iva deducibile), sia per imprese che professionisti, a condizione che i costi siano:
– inerenti allo svolgimento dell’attività
– documentati esclusivamente da fattura
Casi particolari (ma frequenti)
In caso di spese documentate con documento fiscale (ex scontrino), è possibile dedurre il costo, maggiorandolo dell’Iva relativa.
L’iva documentata mediante fattura e non detratta (per scelta o per errore) non costituisce costo inerente e di conseguenza non è deducibile dal reddito.
Se la prestazione è fruita da un soggetto diverso dal committente, per la detrazione dell’Iva (iva deducibile) è necessario che la fattura rechi l’intestazione del fruitore (per esempio, il dipendente in trasferta).
Deducibilità del costo: la spesa è deducibile al 75% (Art 109, comma 5, Tuir), per i professionisti nel limite del 2% del totale dei compensi.
Detti limiti non operano per il professionista che addebita analiticamente le spese in capo al committente; le spese sostenute dal committente in relazione ad un incarico non costituiscono compensi in natura per il professionista.
Il limite del 75% vale per spese sostenute dalla società per le trasferte dei soci non amministratori e per le trasferte all’interno del comune sia di dipendenti che di amministratori.
La limitazione al 75% non si applica per trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori co.co.co. al di fuori del territorio comunale (fermo restando il limite giornaliero di 180, 76 euro – 258,23 per trasferte estero) (Art. 95 Tuir).
Per finire, i servizi di mensa non hanno limiti di deducibilità/detraibilità.
Sin qui abbiamo trattato di spese per alberghi e ristoranti sostenute a favore di soggetti coinvolti nell’attività (imprenditori, professionisti, dipendenti, collaboratori). Vi sono poi spese sostenute a favore di soggetti terzi, come i clienti ed i fornitori: si tratta di spese di rappresentanza, ossia spese sostenute con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, che hanno l’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici in capo a chi le sostiene.
Anche in questo caso resta valido il limite del 75% del costo, a cui poi si applicano i limiti di deducibilità art 108, comma 2, Tuir, che prevede percentuali rapportate ai ricavi (1,5% dei ricavi fino a 10 mln; 0.6% dei ricavi eccedenti i 10 mln e fino a 50 mln; 0.4% dei ricavi per la parte eccedente i 50 mln).
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