• +39 030 3532540
  • segreteria.oracon@oracon.it
Oracon ColorOracon ColorOracon ColorOracon Color
  • Home
  • Chi siamo
    • La Storia
    • Metodo Oracon
    • I consulenti Oracon
    • Partners/Divisioni
      • Divisioni
        • Faglia Bontacchio Associati
        • Business & Project Management
        • Studio Bosio Commercialisti
        • Studio Legale Agostina Petrogalli
        • Studio Marzio Camerlenghi
      • Partner
        • DataSmart Italia
        • Lean Agile
  • Consulenze e Servizi
    • Consulenza di Direzione
      • Controllo Gestione
      • Organizzazione Aziendale
      • Business Intelligence
      • Pianificazione Strategica
      • Risorse Umane
    • Affiancamento Manageriale
      • M.O.E. Metodo Organizzativo Esperienziale
      • Welfare Aziendale
      • Psicologia Motivazionale e Team Building
      • Business Family
      • Lean Office e Production
      • Lean Agile e Scrum
      • Consulenza Amministrativa/Fiscale
      • Crisi d’ Impresa
      • Consulenza del Lavoro
    • Altre consulenze
      • Consulenza Legale
      • Consulenza Amministrativa / Fiscale
      • Consulenza del Lavoro
    • Servizi
      • Adempimenti Fiscali
      • Gestione Contabile e Fiscale
      • Gestione Paghe e Contributi
      • Servizi Amministrativi
      • Creazione d’ Impresa
      • Diagnostica Aziendale
  • Business School Experience
  • Oracon Informa
    • Blog
    • Webinar
    • E-Book
    • Rassegna Stampa
    • Aiuti di Stato e Contributi da Enti
  • Contatti
    • Prenota una call
    • Lavora con noi
  • Area riservata
    • Area Privata
    • Area Fatturazione
✕

Speciale verifiche regimi contabili e fiscali

  • Home
  • Blog
  • Consulenza finanziaria
  • Speciale verifiche regimi contabili e fiscali
Welfare aziendale: di cosa si tratta e perché è utile
10 Dicembre 2021
Un 2021 da ricordare per ORACON
8 Febbraio 2022
Published by Oracon Press on 16 Dicembre 2021
Categories
  • Consulenza finanziaria
  • News
Tags
  • adempimenti
  • regime contabile
  • regime fiscale
  • regime forfettario
  • verifiche regimi contabili e fiscali

Nell’articolo di oggi vi proponiamo un riepilogo delle verifiche da effettuare ad inizio anno riguardanti i regimi contabili e fiscali da utilizzare nell’anno 2022.

Quali sono le verifiche da fare

Con l’apertura del periodo di imposta 2022 occorre verificare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare:

  • il regime forfettario
  • la tenuta della contabilità semplificata, da parte di imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali;
  • le liquidazioni trimestrali Iva, da parte di imprese e lavoratori autonomi
  • la percentuale del pro rata generale “definitivo” ai fini Iva per l’anno 2021 (si ricorda, infatti, che la prima liquidazione del 2022 assume quale percentuale “provvisoria” proprio quella definitiva del periodo di imposta precedente).

Il rispetto dei limiti per la tenuta della contabilità semplificata

L’articolo 18, D.P.R. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata.

 Regole particolari per i professionisti: per i lavoratori autonomi il regime di contabilità semplificata è applicabile a prescindere dall’ammontare dei compensi conseguiti nell’anno precedente. Il regime di contabilità ordinaria è, pertanto, sempre opzionale.

Per tutti gli altri soggetti, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

  • 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi
  • 700.000 euro per chi svolge altre attività.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell’attività prevalente, qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di 700.000 euro. Il superamento della soglia nel singolo periodo di imposta obbliga all’adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Essendo normativamente previste le medesime soglie di riferimento per l’adozione sia della contabilità semplificata sia delle liquidazioni trimestrali Iva (ordinariamente 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi e 700.000 euro per chi svolge altre attività), va prestata particolare attenzione al diverso metro da rispettare nei 2 casi:

  • per la tenuta della contabilità semplificata va verificato l’ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente;
  •  per l’effettuazione delle liquidazioni trimestrali Iva va verificato il volume d’affari conseguito nel periodo di imposta precedente.

Ricordiamo che, dal 1° gennaio 2017, ai sensi del novellato articolo 66 Tuir, i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi incassati nel periodo di imposta se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate se adottano il criterio della registrazione.

Il rispetto dei limiti per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali

L‘articolo 7, D.P.R. 542/1999 consente alle imprese (e ai lavoratori autonomi) che nell’anno precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 400.000 euro per chi svolge prestazioni di servizi ovvero a 700.000 euro per chi svolge altre attività di optare per l’effettuazione delle liquidazioni Iva con cadenza trimestrale anziché mensile.

Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività senza distinta annotazione dei corrispettivi, il limite di riferimento per l’effettuazione delle liquidazioni Iva trimestrali è pari a 700.000 euro relativamente a tutte le attività esercitate.

L’importo di ciascuna liquidazione Iva trimestrale a debito va maggiorato di una percentuale forfettaria dell’1% a titolo di interessi, mentre per quando riguarda l’effettuazione di liquidazioni mensili non è prevista alcuna maggiorazione sui versamenti da effettuare.

La determinazione del pro rata definitivo

Le imprese e i professionisti che effettuano operazioni esenti ai fini Iva non di tipo occasionale nell’esercizio della propria attività (banche, assicurazioni, promotori finanziari, agenzie di assicurazione, medici, fisioterapisti, imprese che operano in campo immobiliare) devono, ad anno appena concluso, affrettarsi a eseguire in via extra contabile i conteggi per determinare la percentuale del pro rata definitivo di detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5, articolo 19, D.P.R. 633/1972 prevede che la quantificazione dell’Iva indetraibile da pro rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell’esercizio, l’indetraibilità dell’Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell’anno precedente.

Con particolare attenzione ai soggetti che liquidano l’Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro rata definitivo dell’anno 2021 costituisce il pro rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2022. Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro rata costituisce un costo generale deducibile.

Lo Studio è a disposizione per approfondire e supportare la vostra azienda. Potete contattare Oracon al numero di telefono 030 3532540 oppure via email a segreteria.oracon@oracon.it.

Share
0
Oracon Press

Related posts

21 Marzo 2023

Adeguati assetti organizzativi: la chiave per il successo aziendale


Read more
21 Marzo 2023

Guida completa al trattamento IVA dei trasporti internazionali


Read more
3 Marzo 2023

Speciale Legge di Bilancio 2023 e principali scadenze di Marzo


Read more

Lascia un commento Annulla risposta

Devi essere connesso per inviare un commento.

Un team di consulenti che affiancano l’impresa con l’obiettivo di migliorare, innovare ed implementare nuove strategie di business.

_ LE DIVISIONI
  • - Faglia Bontacchio Associati
  • - Business & Project Management
  • - Studio Bosio Commercialisti
  • - Studio Legale Agostina Petrogalli
  • - Studio Marzio Camerlenghi

_ I NOSTRI PARTNER
  • - DataSmart Italia
  • - Learn Agile
_ ULTIMI ARTICOLI
  • Adeguati assetti organizzativi: la chiave per il successo aziendale
  • Guida completa al trattamento IVA dei trasporti internazionali
  • Speciale Legge di Bilancio 2023 e principali scadenze di Marzo
  • Scadenze fiscali Febbraio 2023 e importanti normative per la tua impresa
  • Approfondimenti Legge Bilancio 2023: focus lavoro e fisco
_ CONTATTI

Oracon Development and Consulting
Via A. Tadini 49 - 25125 Brescia
Mail: segreteria.oracon@oracon.it
Tel: 0303532540
I dati verranno trattati secondo quanto previsto dalla informativa sulla privacy.

_ NEWSLETTER

Rimani aggiornato sulle novità di Oracon e le sue divisioni. Iscriviti ora alla newsletter.

Iscriviti

©2021 Oracon Development and Consulting | Sviluppato da Ideagency
  • Privacy policy
  • Cookies
  • Cookie Policy (UE)
Gestisci Consenso Cookie
close
Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Gestisci opzioni Gestisci terze parti Gestisci fornitori Per saperne di più su questi scopi
Preferenze
{title} {title} {title}