Nell’articolo trovi tutte le novità in materia di IVA riguardanti
Dal 1 gennaio 2020 questi sono i nuovi adempimenti relativi alla dichiarazione d’intento per l’esportatore abituale
Il fornitore dell’esportatore abituale
Per riscontrare la presentazione della dichiarazione d’intento all’Agenzia delle Entrate, il fornitore accede al sito dell’Agenzia e segue il percorso home/servizi/verifica ricevuta dichiarazione d’intento. Procede quindi inserendo i dati contenuti nella ricevuta telematica (numero protocollo, numero progressivo e anno di riferimento) nonchè il codice fiscale del dichiarante.
Le operazioni intracomunitarie (art 41, comma 1, DL331/1993) sono operazioni non imponibili Iva, in quanto si applica la “tassazione a destino” nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni, a condizione che:
A decorrere dal 1 gennaio 2020 viene introdotto il Regolamento UE 282/2011, il cui articolo 45-bis stabilisce quali devono essere le prove del trasferimento fisico, definendo due tipologie di elementi di prova:
Definiti gli elementi di prova, se il trasporto è effettuato direttamente dal venditore o da un terzo per suo conto: è necessario avere almeno due elementi del gruppo a), rilasciati da due diverse parti indipendenti, oppure, in alternativa da un elemento gruppo a) in combinazione con un elemento gruppo b).
Se il trasporto è eseguito dall’acquirente o da un terzo per suo conto: il cessionario rilascia una dichiarazione che certifica che la merce è giunta nel Paese di destinazione, contenente: data rilascio, nome ed indirizzo dell’acquirente, quantità e qualità dei beni, data e luogo di arrivo, identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente; consigliamo la redazione di un modello che contenga tutti i dati qui riepilogati.
Detta dichiarazione deve essere fornita al venditore entro 10 giorni dalla cessione, che dovrà inoltre essere in possesso di 2 elementi del gruppo a) rilasciata da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra, oppure un elemento del gruppo a) ed un elemento del gruppo b) che conferma la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti.
Risulta evidente come non sia possibile produrre le prove prescritte nei casi in cui il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal cessionario con mezzi propri o di come possa essere difficile ottenere tali documenti nel caso in cui il trasporto venga eseguito da un vettore incaricato dal cessionario.
In attesa di auspicati chiarimenti ufficiali, specie nei casi in cui il Regolamento di fatto risulta inapplicabile, vi invitiamo a porre la massima attenzione in occasione di operazioni intracomunitarie, per evitare che il regime di non imponibilità sia disconosciuto, con conseguente applicazione da parte dell’Erario di imposta, sanzioni ed interessi.
I servizi di alloggio, ristorazione, nonchè gli acquisti di altri servizi connessi a viaggi di lavoro all’estero (pensiamo all’acquisto di carburanti), ai fini Iva sono rilevanti nello Stato estero in cui avvengono. Queste operazioni non sono rilevanti ai fini Iva in Italia, per carenza del presupposto territoriale, a prescindere che avvengano nel territorio UE o al di fuori dello stesso. Le relative fatture di acquisto recheranno l’addebito dell’Iva dovuta all’estero e non dovranno essere integrate con l’imposta italiana.
Ai fini della registrazione, si riteneva non necessaria l’annotazione sul registro acquisti in quanto l’imposta non può essere detratta, e quindi il soggetto italiano in genere optava per registrare la fattura esclusivamente in contabilità generale. Tuttavia, alla luce della recente normativa in materia di operazioni con l’estero, dette operazioni devono essere incluse nell’esterometro e pertanto si consiglia di procedere alla registrazione delle stesse direttamente nei registri Iva.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.