Se la tua azienda opera trasporti internazionali, è di fondamentale importanza conoscere le ultime novità in materia fiscale per quanto riguarda l’IVA. Non preoccuparti, siamo qui per aiutarti! Con questa guida ti indicheremo come gestire l’IVA dei tuoi trasporti internazionali nel rispetto delle nuova normativa vigente.
A partire dal 1° gennaio 2022, i servizi di trasporti internazionali effettuati da sub-trasportatori e da sub-vettori sono imponibili Iva nella misura ordinaria. Più precisamente, le prestazioni di trasporto internazionale di beni usufruiscono del regime di non imponibilità Iva solo se rese:
Nello specifico, il D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, decreto “Fisco-Lavoro”, convertito in legge n. 215/2021, ha apportato significative modifiche all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, le quali trovano la loro applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Anteriormente alla modifica introdotta dal decreto “Fisco-Lavoro”, il regime di non imponibilità disciplinato dall’art. 9, nell’ambito del trasporto internazionale, era condizionato al rispetto di un unico requisito: il servizio di trasporto doveva avere ad oggetto un bene in esportazione o in importazione. In base a codesta versione dell’art.9, l’applicazione del regime era prevista anche nel caso in cui il bene fosse trasportato da più vettori o da terzi sub-contraenti.
La nuova formulazione dell’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 aggiunge, invece, un ulteriore requisito per l’applicabilità del regime di favore, ovvero la necessità che il servizio di trasporto sia reso direttamente a uno dei soggetti elencati al terzo comma dell’art. 9 (esportatore, titolare del regime di transito, importatore, destinatario dei beni o prestatore dei servizi di cui all’art. 9 comma 1 n. 4 del DPR 633/72).
In base a tale previsione, le prestazioni “a monte” rispetto al rapporto diretto con i soggetti individuati (servizi di trasporto internazionale effettuati dai sub-trasportatori (sub-vettori)), dal 1° gennaio 2022 sono imponibili Iva nella misura ordinaria.
Per quanto concerne la determinazione della rilevanza territoriale del servizio di trasporto, la circolare n. 5/E del 2022 ha confermato che nei rapporti “B2B” si applica la regola generale di cui art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972, per la quale il luogo di effettuazione del trasporto coincide con il Paese del committente.
Qualora il trasportatore sia un soggetto extra-UE, e il committente del trasporto sia sempre un soggetto passivo Iva italiano, in tutte le casistiche elencate nella tabella sopra riportata, il committente dovrà procedere con l’emissione dell’autofattura, in luogo dell’integrazione, con l’applicazione dell’Iva o con l’applicazione della non imponibilità ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 633/1972, a seconda del paese di presa di consegna e di destinazione del bene.
A partire dal 01.07.2022, i documenti summenzionati dovranno obbligatoriamente essere trasmessi in formato elettronico allo SDI.
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