I datori di lavoro sono tenuti, entro il 15 ottobre 2021, a definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche circa il possesso del Green Pass COVID-19 da parte dei lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro, anche a campione. Saranno inoltre tenuti, entro la stessa data, a individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.
In particolare, il decreto introduce l’obbligo di possesso di Green Pass, con decorrenza dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, per chiunque voglia accedere ai luoghi di lavoro declinando specifiche regole per il settore pubblico e privato. Rimangono esclusi da tale obbligo i soggetti esenti da campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
In ambito privato la normativa impone ai datori di lavoro di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde, anche a campione, prioritariamente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Si consiglia vivamente di effettuare il controllo al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
Gli stessi dovranno individuare, con atto formale, i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi sopra descritti.
È opportuno evidenziare che la verifica, obbligatoria dal 15 ottobre 2021, del possesso di regolare green pass, che dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza della persona nei confronti di terzi, sarà effettuata mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consentirà unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Si ricorda che non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione. |
Qualora, all’accesso del luogo di lavoro, i lavoratori comunichino di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risultino privi della stessa, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato.
È consigliabile, in tal caso, comunicare all’interessato l’impossibilità di lavorare fino alla presentazione della certificazione verde e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
Interessati dalle nuove disposizioni sono altresì i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.
Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.
Il datore di lavoro che non predisporrà le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021 o non effettuerà i controlli, sarà passibile, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato, di sanzione amministrativa sino a 1.000 euro.
In ogni caso il comma 9 dell’articolo 3 stabilisce che l’accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di possesso ed esibizione del green pass è punito con la sanzione da euro 600 a 1.500.
Può essere utile tenere traccia delle assenze ingiustificate per mancanza del Green Pass ex D.L. 127/2021 al fine di poterle differenziare da assenze dovute ad altro titolo.
Rimangono valide tutte le misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus già note per l’accesso ai luoghi di lavoro (misurazione temperatura, autocertificazione, distanziamento, utilizzo mascherine negli spazi condivisi, ecc.).
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.