Nel corso degli anni, si sono susseguite diverse interpretazioni normative sull’applicazione dell’imposta di bollo da 2 euro sulle fatture non soggette a IVA.
Con questa circolare, riepiloghiamo il quadro aggiornato alla prassi dell’Agenzia delle Entrate, utile per gestire correttamente l’adempimento.
Secondo l’art. 13 della Tariffa, parte I del DPR 642/1972, l’imposta di bollo è dovuta quando:
Sono obbligati sia il prestatore (emittente della fattura) che il committente, ma l’applicazione operativa del bollo resta in capo a chi forma e trasmette la fattura.
Il prestatore può addebitare il costo della marca da bollo al cliente in rivalsa, ma non si tratta di una spesa anticipata ex art. 15 DPR 633/72.
In tal caso, l’importo addebitato va considerato un ricavo accessorio, con lo stesso trattamento IVA dell’operazione principale:
Casi pratici: quando il bollo è dovuto e quando no
Tipologia operazione | Bollo dovuto? |
---|---|
Operazioni soggette a IVA | NO |
Reverse charge edilizia, rottami, ecc. | NO |
Esportazioni art. 8, lett. A e B | NO |
Cessioni intracomunitarie art. 41 DL 331/93 | NO |
Operazioni esenti art. 10 DPR 633/72 | SÌ, se > € 77,47 |
Prestazioni escluse art. 7-ter B2B | SÌ, se > € 77,47 |
Regimi agevolati (minimi, forfettari) | SÌ, se > € 77,47 |
Spese anticipate documentate (art. 15) | SÌ, salvo eccezioni elencate |
La regola generale è: se l’operazione non è soggetta a IVA e supera i € 77,47, si applica il bollo.
L’Agenzia delle Entrate verifica l’applicazione dell’imposta di bollo in base a:
Per i codici N1 (art. 15), sarà il contribuente a dover gestire eventuali rettifiche, distinguendo tra importi effettivamente soggetti e non soggetti a imposta.
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