Nella circolare di dicembre, oltre alle principali scadenze, riepiloghiamo le incombenze legate all’inventario di magazzino.
Ricordiamo la scadenza del 27 dicembre relativa all’acconto Iva. Rimangono inalterate le consuete modalità di calcolo (dati storici, dati previsionali, dati effettivi). Qualora necessitiate di chiarimenti vi preghiamo di contattare lo Studio.
Il versamento va effettuato in unica soluzione. L’acconto verrà poi detratto dalla liquidazione definitivamente determinata con riferimento al periodo cui lo stesso si riferisce.
Come noto, ai fini della detrazione Iva è determinante la data ricezione da parte dell’acquirente/committente.
L’art. 19, comma 1 DPR 633/72 dispone che il diritto alla detrazione dell’Iva a credito sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile, ossia, come stabilito dall’art.6, comma 5, DPR 600/72, alla data in cui l’operazione si considera effettuata ai fini dell’Iva e il termine ultimo entro cui è possibile esercitare la detrazione dell’Iva è individuato nel termine di presentazione del modello Iva relativo all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Riteniamo quindi opportuno che provvediate a sollecitare ai vostri fornitori la trasmissione delle fatture elettroniche riferite agli acquisti del mese di dicembre entro l’anno: è necessario che la data di consegna da parte del Sistema di Interscambio non sia successiva alla data del 31 dicembre 2020.
Come consuetudine, riepiloghiamo le incombenze legate all’inventario di magazzino.
Con l’approssimarsi della fine dell’anno tutte le aziende, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, devono redigere con la massima diligenza l’inventario fisico delle rimanenze di magazzino con riferimento alla data di chiusura dell’esercizio (31 dicembre 2019).
È quindi necessario provvedere alla valutazione delle giacenze di magazzino relativamente a :
esistenti alla data del 31 dicembre 2020 presso l’impresa, i suoi magazzini e depositi, le sue eventuali unità locali, ovvero anche presso terzi (per esempio in conto deposito o in conto lavorazione).
La valutazione delle rimanenze a fine esercizio dà l’occasione per verificare che la giacenza effettiva corrisponda a quella contabile.
Ai fini della valutazione delle giacenze sono esclusi i beni esistenti presso la società ma giuridicamente di proprietà di terzi, come beni ricevuti in deposito, beni in lavorazione, beni in conto visione.
Le rimanenze possono essere valutate al costo storico ovvero, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato. Per calcolare il costo delle rimanenze il metodo più attendibile è quello della valutazione a costi specifici, ma è adatto per imprese con pochi prodotti ed a valore unitario elevato (per esempio le imprese edili).
In alternativa è possibile utilizzare i seguenti metodi:
Alla luce di quanto detto invitiamo i Gentili Clienti a predisporre l’inventario con la massima cura e precisione, tenendo conto che, sotto il profilo fiscale, il dettaglio delle rimanenze deve essere conservato ed eventualmente esibito per far fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Comunicazione
In occasione delle Festività Natalizie, lo Studio resterà chiuso al pubblico dal 24 dicembre e riaprirà il giorno 7 gennaio 2021.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.