Nella circolare del mese di novembre tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
16 novembre: versamento Iva mensile, Iva trimestrale III trimestre, ritenute, contributi, III rata contributi Ivs, V rata in caso di pagamento rateale Ires Irap Irpef.
30 novembre: versamento II acconto Ires, Irap.
Omaggi natalizi
In vista delle imminenti festività natalizie vi riepiloghiamo brevemente la relativa normativa fiscale vigente.
Omaggi a clienti di valore fino a 50 euro – il costo è integralmente deducibile e la relativa Iva è totalmente detraibile (art 19-bis1, comma 1 lettera h) del DPR 633/1972. La cessione gratuita di detti beni è esclusa da Iva (art 2 comma 2, n.4 DPR 633/1972) e pertanto non richiede l’emissione di alcun documento fiscale (fattura o ricevuta) anche se è consigliabile l’emissione di DDT con causale “Omaggio” per certificare l’identità del destinatario e quindi poter dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività aziendale.
Omaggi a clienti di valore superiore a 50 euro – sono considerate spese di rappresentanza, ossia operazioni fornite gratuitamente al fine di divulgare, diffondere e consolidare l’immagine dell’impresa sul mercato. Tali spese sono deducibili dal reddito seguendo le seguenti norme:
ricavi fino a 10 milioni deducibili nel limite del 1,5%
ricavi oltre 10 e fino a 50 milioni deducibili nel limite del 0.6%
ricavi oltre 50 milioni deducibili nel limite dello 0,4%
La quota eccedente tali limiti è totalmente indeducibile. L’Iva delle spese di rappresentanza è detraibile.
Le spese di rappresentanza consistenti in spese relative a prestazioni alberghiere, alimenti e bevande sono deducibili nel limite del 75% del loro importo.
Omaggi a dipendenti – il costo è integralmente deducibile ma la relativa Iva è totalmente indetraibile; l’omaggio in capo al dipendente non produce alcun effetto se di valore inferiore, nell’intero periodo d’imposta, ad euro 258,23.
Superando detto limite il valore dell’omaggio concorre interamente a formare reddito imponibile.
Attenzione: nel calcolo della soglia di 258,23 euro vanno cumulate anche altre voci riconducibili alla fattispecie in esame (per esempio polizze assicurative extraprofessionali, fringe benefit).
Beni oggetto dell’attività dell’impresa – Vale quanto sopra riportato con le seguenti differenze:
a) l’Iva è sempre detraibile (a meno che non si scelga di non detrarla in acquisto per non assoggettare ad iva la cessione gratuita),
b) la cessione del bene è imponibile Iva (a meno che non si sia scelto di non detrarre l’Iva in acquisto).
Dividendi ed imposizione sui capital gains
A seguito della riduzione dell’aliquota Ires dal 27,5% al 24% disposta dalla legge finanziaria 2016, variano le percentuali di imponibilità in capo ai soci.
La norma si riferisce principalmente ai dividendi percepiti da soci Irpef qualificati, ma anche a realizzi di partecipazioni.
La nuova percentuale di imponibilità è fissata nella misura del 58,14% e trova applicazione agli utili formati a partire dall’anno 2017.
Per le società di capitali (srl, spa, sapa) è indispensabile contabilizzare le componenti del proprio patrimonio netto, effettuando una stratificazione temporale che permetta la corretta imposizione in caso di distribuzione di dividendi.
Infatti sino all’esercizio 2007 la percentuale da sottoporre a tassazione risulta essere al 40%, dal 2008 al 2016 incluso è del 49,72%, e dal 2017 è appunto del 58,14%.
Per la distribuzione è stabilita una priorità che impone prima di utilizzare gli utili ante 2008, per poi passare a quelli realizzati tra il 2008 ed il 2016 e, solo esauriti anche questi, verranno interessate le riserve formate con utili realizzati dal 2017. Ricordiamo che la società che distribuisce dividendi deve produrre le certificazioni che indicheranno separatamente gli utili in ragione della misura di imponibilità degli stessi.
In caso si copertura di perdite, vigendo una libertà di comportamento, si consiglia di utilizzare quelle di più recente formazione, soggette ad una maggiore imposizione.
Riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali
La bozza della manovra finanziaria prevede una nuova rottamazione per i ruoli fiscali e contributivi pendenti dal 1 gennaio 2001 al 30 settembre 2017. I clienti che ritengono di essere interessati a questa procedura sono pregati di contattare lo Studio.
Liquidazioni periodiche Iva ed omessi versamenti
I nuovi adempimenti telematici (trasmissione trimestrale delle liquidazioni periodiche Iva) potrebbero inibire la definizione agevolata mediante ravvedimento operoso, in quanto l’Agenzia delle Entrate viene a conoscenza della violazione in tempi brevissimi. Un ulteriore motivo per adempiere tempestivamente ai versamenti dovuti e non essere gravati da ulteriori somme a titolo di sanzione.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.