Nella circolare del mese di febbraio tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
16 febbraio: versamento IVA mensile, ritenute, contributi
28 febbraio: presentazione dichiarazioni Iva
Novità fiscali
A partire dal 1 gennaio 2017 è stato soppresso il codice tributo 1038. Pertanto per il versamento di provvigioni, dovrà essere utilizzato il codice 1040.
Le nuove Dichiarazioni d’Intento
A decorrere dal 1 marzo 2017 è obbligatorio l’utilizzo del nuovo modello di dichiarazione d’intento.
Qualora quest’anno abbiate già emesso/ricevuto delle dichiarazioni d’intento redatte con vecchio modello, lo stesso avrà validità sino e non oltre la data del 28 febbraio 2017. Pertanto dovrà essere emessa/ricevuta una nuova dichiarazione per le operazioni di acquisto da effettuare a partire dal 1 marzo 2017, utilizzando il nuovo modello.
Il nuovo modello prevede l’obbligo di indicare l’importo massimo delle operazioni da effettuare; il soggetto che riceve la dichiarazione di intento non deve mai superare l’importo indicato , pena una sanzione dal 100 al 200% dell’imposta. L’esportatore che necessita di superare tale importo dovrà quindi produrre una nuova dichiarazione.
Adempimenti dell’esportatore abituale
Gli esportatori abituali che intendono acquistare o importare senza applicazione dell’IVA debbono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione d’intento. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, va poi consegnata al fornitore o prestatore, oppure in dogana (Dlgs 175/2014).
Utilizzo dichiarazione di intento in dogana per importazioni
Con risoluzione del 20 maggio 2015 l’Agenzia delle Dogane Prot. 58510/RU chiarisce che le operazioni di importazione possono essere fatte con la dispensa dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d’intento e della relativa ricevuta di presentazione telematica all’Agenzia delle Entrate.
Le dichiarazioni di intento possono essere utilizzate presso qualunque Ufficio delle Dogane, senza alcuna limitazione di carattere territoriale.
Adempimenti del fornitore
Il fornitore dell’esportatore abituale deve numerare la dichiarazione di intento ricevuta e deve riportare gli estremi in apposito registro (non vidimato e non bollato), entro 15 gg dal ricevimento. Lo Studio fornirà ai clienti che ne facciano richiesta un formato editabile di tale registro.
La numerazione delle dichiarazioni d’intento ricevute deve essere distinta per competenza, con separata
annotazione rispetto a quella dell’anno precedente, come da R.M. 355803/1985: le dichiarazioni d’intento ricevute nel mese di dicembre, a valere per l’anno 2017, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una nuova numerazione ad esempio 1/2017, 2/2017 e così via.
Deve poi verificare la ricevuta di presentazione inserendo il protocollo nella funzione “Verifica ricevuta dichiarazione di intento” sul sito dell’Agenzia delle Entrate (è opportuno stampare e conservare la videata di conferma) .
Il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti, la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567), la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (es. 000001).
Per la validità della dichiarazione di intento si fa riferimento all’effettuazione delle operazioni, quindi, per la vendita di beni, la dichiarazione deve arrivare prima della consegna o spedizione, per le prestazioni di servizi, la dichiarazione deve arrivare prima del pagamento.
La fattura emessa come operazione non imponibile art. 8, primo comma, lettera c) dpr 633/1972,riporterà gli estremi della dichiarazione di intento ricevuta.; nel caso in cui l’importo fatturato sia superiore a 77,47 euro è necessario applicare una marca da bollo da 2,00 euro.
Adempimenti dichiarativi
L’esportatore abituale in sede di dichiarazione annuale iva andrà ad indicare nel quadro VC l’utilizzo del plafond. Il fornitore dell’esportatore abituale andrà invece ad indicare le dichiarazioni di intento ricevute nel quadro VI della dichiarazione.
Sanzioni
È prevista una sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell’esportatore abituale che effettua
cessioni o prestazioni prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia delle Entrate. (art. 7, comma 4-bis DLgs 471/1997).
Lo Studio rimane a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.