Parliamo di notifica di Cartelle Esattoriali di pagamento, accertamenti esecutivi, accertamenti esecutivi doganali, ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e accertamenti esecutivi degli enti locali.
Il termine di sospensione della riscossione coattiva, rinviato al 15 ottobre 2020 dal Decreto “Agosto”, slitta al 31 dicembre 2020.
Peraltro, in cambio di questa piccola cortesia, viene prorogata al 31 dicembre la norma che stabilisce la decadenza per mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), si differisce di 12 mesi il termine per la notifica delle cartelle e si introduce anche una proroga di 2 anni dei termini per notificare gli atti 2020.
L’Agenzia delle Entrate, con risposta 439 del 5 ottobre 2020 ad una richiesta di chiarimento, ha chiarito che i soggetti che si avvalgono del Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali devono conservare fatture e altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati che devono riportare la dicitura “acquisto beni agevolati art. 1 commi da 184 a 194 legge 160/2019”.
Le fatture sprovviste della dicitura comportano la revoca dell’agevolazione.
Quindi, per le fatture cartacee, la dicitura dovrà essere riportata con scrittura indelebile; per le fatture elettroniche, le stesse vanno stampate e integrate con la dicitura indelebile, oppure integrate elettronicamente ed unite all’originale e conservate con lo stesso.
L’apposizione della dicitura dovrà avvenire entro la data in cui sono avviate attività di controllo.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.