Il 31 dicembre scorso è scaduto il termine del periodo transitorio fissato dall’Accordo di recesso tra il Regno Unito e l’Unione Europea ed è diventata effettiva la Brexit. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito è Paese Terzo, in quanto non facente più parte del territorio doganale e fiscale dell’Unione Europea.
Di seguito vi proponiamo le prime soluzioni operative.
Fino al 31 dicembre 2020: le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK assumevano la qualifica di operazioni intracomunitarie. Pertanto, l’operatore italiano emetteva la relativa fattura per “operazione non imponibile ex art. 41, Dl 331/93”
Dal 1° gennaio 2021: le cessioni di beni effettuate da operatori italiani nei confronti di operatori UK devono essere qualificate come esportazioni: pertanto, in fattura sarà necessario riportare la dicitura “non imponibile ex art. 8, co.1, lett. a) e b), DPR 633/72”.
Attenzione
A partire da gennaio 2021, per ogni fattura di vendita verso il Regno Unito sarà necessario anche acquisire la prova dell’avvenuta esportazione (MRN e notifica di uscita dal territorio UE) e le operazioni effettuate non dovranno più essere incluse negli elenchi Intrastat di cui all’articolo 50, comma 6, del DL 331/1993.
Fino al 31 dicembre 2020: gli acquisti di beni provenienti dal Regno Unito erano soggetti al meccanismo dell’inversione contabile ex artt 46 e 47 del DL 331/1993 in quanto acquisto intracomunitario.
Dal 1° gennaio 2021 i medesimi acquisti saranno soggetti alla disciplina fiscale e doganale, costituendo, di fatto, importazioni ai sensi degli artt. 67 e 68, DPR 633/72.
Attenzione
Per gli scambi commerciali tra UK e UE, l’Accordo prevede l’assenza di dazi e contingenti per tutte le merci originarie dei rispettivi territori, pur tenendo fermo l’obbligo di assolvere le procedure doganali, benché semplificate.
Il regime agevolato di esenzione da oneri doganali si applica solo laddove il cedente riesca a provare che i propri prodotti rispettino tutte le regole sull’origine delle merci previste nel capitolo 2 dall’Accordo.
La prova deve essere fornita mediante apposita dichiarazione doganale per ciascuna spedizione di prodotti. Tale dichiarazione deve essere allegata alla fattura o a qualsiasi altro documento che descriva i prodotti in questione in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione.
Nel caso in cui un fornitore effettui regolarmente ad un particolare cliente cessioni di beni per i quali si prevede che la produzione di una parte rimanga costante per un determinato periodo di tempo può presentare un’unica dichiarazione del fornitore (“dichiarazione a lungo termine del fornitore”) valida anche per le successive spedizioni.
La dichiarazione a lungo termine del fornitore è normalmente valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata (salvo estensione del periodo da parte dell’Ufficio doganale competente). In alternativa, sarebbe utile valutare la possibilità di richiedere il riconoscimento della qualifica di Esportatore Autorizzato al fine di semplificare le operazioni in dogana.
A tal fine, si evidenzia che l’Accordo ha già previsto il mutuo riconoscimento dei soggetti che siano già in possesso della qualifica di AEO. Per il primo anno di applicazione, l’Accordo consente inoltre agli esportatori italiani e degli altri Stati membri di esportare i propri beni mediante un’autocertificazione dell’origine delle merci.
Tale regola è ammessa per tutti gli scambi effettuati nel corso del 2021, fermo restando che occorrerà entrare in possesso della dichiarazione doganale entro il 31 gennaio 2022.
L’esportatore, per poter fornire una valida attestazione di origine all’importazione UK, dovrà registrarsi su un’apposita piattaforma REX che verrà a breve resa operativa. Nelle more, sarà possibile rendere la dichiarazione utilizzando il codice EORI, unitamente all’indicazione dell’indirizzo completo nel campo “luogo e data”).
Per poter beneficiare dell’esenzione da dazi all’importazione di merci con origine UK, il Regno Unito ha reso noto che gli operatori potranno rilasciare la dichiarazione utilizzando il codice EORI.
Prestazioni di servizi generici rese da committenti stabiliti in Italia nei confronti di soggetti residenti in UK: le fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2021, continueranno a riportare la dicitura “operazioni non soggette ai sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/1972.
Prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti nel Regno Unito: il committente italiano non dovrà più integrare il documento fiscale ricevuto dal Regno Unito, ma dovrà applicare il meccanismo del reverse charge mediante emissione di autofattura.
Ne consegue che, sia per i servizi resi che per i servizi ricevuti non sarà più necessaria la presentazione degli elenchi Intrastat di cui all’art. 50, comma 6, del DL 331/1993.
Le operazioni che abbiano avuto inizio prima del 1/1/2021 ma che terminino dopo tale data, saranno comunque considerate intracomunitarie e soggette alla normativa previgente.
Specularmente, le operazioni poste in essere dopo il 1° gennaio 2021 saranno assoggettate alla nuova normativa.
Le cessioni di beni ad un soggetto stabilito nel Regno Unito spediti al di fuori del territorio UE e qualificabili, come sopra detto, come operazioni non imponibili ai fini Iva ex articolo 8, D.P.R. 633/1972 post Brexit concorreranno alla costituzione del c.d. “plafond Iva”.
L’Irlanda del Nord, che è parte del Regno Unito, rimane soggetta alla normativa dell’UE sull’Iva relativa ai beni; invece, per quanto riguarda i servizi, L’Irlanda del Nord è considerata esterna all’UE, proprio come il Regno Unito.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.