Il Bonus Formazione 4.0 rappresenta una delle misure incentivanti più forti ed interessanti per il sostegno alla trasformazione tecnologica e digitale, vero perno del Recovery Fund Nazionale. Nell’articolo ci concentreremo sulla versione applicabile all’esercizio 2021.
Tutte le imprese residenti sul territorio nazionale che rispettano la normativa in materia di sicurezza del lavoro ed in regola con i versamenti contributivi ed assistenziali. Sono escluse le attività sottoposte a procedure concorsuali. Non sono ammessi i professionisti.
Sono ammesse attività formative attinenti a vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia della produzione. Il regolamento di attuazione precisa così i contenuti della formazione 4.0:
Tutti i titolari di lavoro subordinato, a durata determinata e non, con l’impresa beneficiaria dell’agevolazione. Sono ammessi anche gli apprendisti. Non sono ammessi i rapporti collaborativi fiscalmente assimilati al lavoro dipendente (co.co.co, amministratori)
La formazione può essere erogata da personale dipendente interno all’azienda o commissionata a soggetti esterni che devono rientrare in queste categorie:
Il credito d’imposta matura relativamente a:
Il credito d’imposta corrisponde al costo sostenuto per la formazione (come sopra specificato), moltiplicandolo per le percentuali sotto riportate e nei limiti dei massimali di spesa qui indicati:
Dimensione dell’impresa | Percentuale da applicare | Massimale di spesa |
Micro e piccola impresa | 50% | 300.000 |
Media impresa | 40% | 250.000 |
Grande impresa | 30% | 250.000 |
In presenza di lavoratori svantaggiati, relativamente ai loro costi, il credito d’imposta è innalzato al 60% a prescindere della dimensione aziendale ma sempre nel rispetto dei massimali riportati.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dell’impresa beneficiaria deve rilasciare specifica certificazione in cui attesta l’effettivo sostenimento delle spese e la corrispondenza con la documentazione predisposta dall’azienda. Le aziende non soggette ad obbligo di revisione legale dei conti richiederanno la certificazione ad un revisore contabile o ad una società di revisione. Al fine di ottenere la certificazione, l’impresa beneficiaria dovrà disporre di
Il credito d’imposta è utilizzabile a partire dall’esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati, utilizzando il codice tributo 6897, sezione erario, indicando l’anno di sostenimento delle spese.
Il credito d’imposta non è imponibile ai fini del reddito né ai fini Irap. Deve essere riportato in dichiarazione dei redditi, sia nella sezione dei crediti d’imposta che nella sezione degli Aiuti di Stato.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.