Venerdì 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha deliberato sul Decreto sostegni che contiene le nuove misure a sostegno dell’economia: eccone una sintesi.
È stato definito un contributo a fondo perduto ai soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi 2019.
Ai soggetti che hanno attivato la partita Iva dal 2019 il contributo spetta anche se il fatturato non ha subito la riduzione richiesta.
Il contribuito è determinato applicando una percentuale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2020 e quello 2019 (per i soggetti che hanno attivato la partita Iva nel 2019 rilevano i mesi successivi all’attivazione), così determinata:
Un esempio: azienda che nel 2019 ha fatturato 2 milioni e che nel 2020 ha fatturato 1,2 milioni. La differenza di fatturato annuo è pari a 800.000, ossia una differenza mensile di 66.667. Moltiplicando la differenza mensile media (66.667) per l’aliquota del 30% (vedi sopra le fasce), otteniamo un contributo di 20.000 euro. Questo esempio chiarisce la scarsa portata del contributo ed il motivo per cui, in fase di presentazione del provvedimento, si sia già parlato di ulteriori azioni di sostegno.
È comunque riconosciuto l’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo è pari a 150.000 euro. Il contributo, a scelta irrevocabile del contribuente, può essere riconosciuto, nella sua totalità, in forma di credito d’imposta. Per poter beneficiare del contributo, i contribuenti (anche per il tramite dei loro intermediari) dovranno presentare apposita istanza all’Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio dell’apposita procedura telematica (ad oggi non ancora disponibile).
Vengono abrogate le previsioni Decreto Ristori (DL 137/2020) che stabilivano nell’anno 2021, un contributo a favore degli operatori con sede operativa nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.
Viene esteso al 30 aprile il periodo sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione (termine prima fissato al 28 febbraio). I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (31.05.2021).
Le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio in scadenza nel 2020 possono essere versate entro il 31.07.2021.
Le rate in scadenza il 28.02, il 31.03, il 31.05 e il 31.07.2021 possono essere versate entro il 30.11.2021.
Sono riconosciuti i c.d. “5 giorni di tolleranza”.
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000 euro risultanti da singoli carichi affidati agli adenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle persone fisiche che hanno conseguito, nel 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. La stessa misura è estesa anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro. A tal fine verrà emanato specifico decreto: fino alla data dell’annullamento è comunque sospesa la riscossione dei debiti di importo residuo fino a 5.000 euro.
Potranno essere emanati appositi provvedimenti per la definizione delle somme dovute a seguito di avvisi bonari da liquidazioni automatiche non spediti nel rispetto del periodo di sospensione, ma elaborati entro il 31.12.2020 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2017) e entro il 2021 (relativi alle dichiarazioni riferite al 2018). La definizione non si estenderà invece ai controlli formali ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973. Potranno accedere alla riduzione coloro che hanno registrato una riduzione del volume d’affari superiore al 30% (o dell’ammontare dei ricavi/compensi, se non è prevista la presentazione della dichiarazione Iva). Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di definizione, se sussistono i requisiti previsti. In caso di mancato pagamento alle prescritte scadenze la definizione non produce effetti.
Per l’anno 2021, per le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, il canone di abbonamento è ridotto del 30%. È riconosciuto un credito d’imposta per coloro che hanno già effettuato il pagamento.
Ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui al Decreto Ristori (D.L. 137/2020), è riconosciuta un’indennità di 2.400 euro.
Un’indennità (nella stessa misura) è riconosciuta al ricorrere di ulteriori fattispecie dettagliatamente indicate dalla norma. È riconosciuta un’indennità ai lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione, anche presso le Asd e le Ssd, in misura variabile in funzione dei compensi relativi ad attività sportiva percepiti nel 2019.
Il limite di 800.000 euro previsto dal Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) è stato portato a 1,8 milioni di euro.
La richiamata disposizione normativa prevede un regime-quadro per l’adozione di misure di aiuti di Stato per l’emergenza Covid-19 da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali e Camere di Commercio: in considerazione delle varie modifiche introdotte a livello europeo è stata dunque adeguata anche la normativa nazionale.
È stato aumentato anche l’importo massimo degli aiuti nel settore della pesca e dell’acquacultura, nonché nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Per finire, ecco una sintesi delle novità in tema di Lavoro.
È prevista la Cassa Integrazione per tutti i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto, secondo le seguenti modalità:
Dal 1° luglio è stabilito l’azzeramento contatore per la CIGO.
È inoltre prevista una semplificazione nella procedura di invio dei dati all’INPS, mediante l’utilizzo del flusso UNIEMENS-CIG.
Per le imprese che possono fruire della CIGO il blocco dei licenziamenti opera fino al 30 giugno 2021, per tutte le altre imprese fino al 31 ottobre 2021.
Fino al 31 dicembre2021 ulteriore proroga della possibilità di prorogare e rinnovare contratti a termine senza causali non tenendo conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute.
Rinnovo dell’indennità per i lavoratori del turismo, degli stabilimenti termali, stagionali e dello spettacolo per un importo pari a 2.400 Euro.
Rinnovo equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in condizione di fragilità fino al 30 giugno 2021, senza computo dell’assenza nel periodo di comporto.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.