La fatturazione elettronica evolve. A partire dal 1° ottobre 2020, in via facoltativa, sono utilizzabili le nuove specifiche tecniche 1.6.1 approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 28.02.2020, poi modificato con Provvedimento del 20.04.2020 per l’invio delle fatture elettroniche allo SDI.
Queste nuove specifiche tecniche diverranno obbligatorie a decorrere dall’1 gennaio 2021.
In questa fase transitoria, sono utilizzabili indifferentemente sia il nuovo tracciato, sia quello precedente, tuttavia è consigliabile aggiornare i propri gestionali, indipendentemente dalla modalità con cui si emettono le fatture attive, poiché si potrebbero incontrare difficoltà a gestire i documenti ricevuti dai propri fornitori con le nuove specifiche.
La finalità di questo aggiornamento è quella di rendere disponibile al contribuente, a partire dal 01.01.2021, le bozze precompilate delle liquidazioni Iva periodiche, dei registri Iva, dei modelli di versamento Iva e della dichiarazione Iva annuale.
Tali bozze dovranno essere vistate dal contribuente e potranno essere modificate in tutti i casi in cui si rendesse necessario (esempio tipico, è la modifica della percentuale di detrazione dell’Iva sugli acquisti, come ad esempio per le spese per cellulari, autovetture, ecc.) per arrivare ad una corretta determinazione del debito/credito Iva periodico.
Passando ad analizzare le novità, si segnala che sono stati innanzitutto introdotti nuovi “Tipi documento”. Tra questi ad esempio il TD24 per le fatture differite documentate da Ddt, il TD25 per la fattura emessa dal promotore di un’operazione triangolare, il TD21 per le autofatture per splafonamento, il TD27 per la fattura per cessioni gratuite senza rivalsa o autoconsumo, il TD26 per la cessione di beni ammortizzabili o per i passaggi interni.
I documenti classificati da TD16 a TD19 consentono di gestire tutte le operazioni di Reverse charge, permettendo al contribuente di abbandonare la gestione cartacea del documento integrato e delle autofatture, inoltre per le operazioni con l’estero, adottando questa opzione potrebbe non rendersi più necessaria la compilazione dell’esterometro. Unica criticità si potrebbe riscontrare nella gestione dei termini di integrazione fatture/emissione autofatture relative ai documenti ricevuti.
Sulla base di queste novità ogni software house potrà di conseguenza implementare conseguenti automatismi in sede di registrazione.
Continua invece a essere assente l’autofattura emessa per acquisti da produttori agricoli esonerati ai sensi dell’art. 34, c. 6 D.P.R. 633/1972.
Per un maggior dettaglio di tutte le casistiche, vi consigliamo di confrontare le tabelle allegate nel documento qui sotto che potete scaricare
Sulla base di queste novità ogni software house potrà di conseguenza implementare conseguenti automatismi in sede di registrazione.
Al fine di conseguire una compilazione più precisa della dichiarazione Iva precompilata si è reso poi necessario introdurre dei nuovi codici che individuano la “natura” dell’operazione (vedi tabella riepilogativa 2):
Ad esempio il codice N2.1 – non soggette ad Iva ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/1972” si dovrà utilizzare per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali, da indicare nel campo VE34 della dichiarazione, mentre la causale “N2.2 – non soggette – altri casi” sia da utilizzare per le fatture fuori campo emesse facoltativamente e da non indicare in dichiarazione.
La suddivisione del codice N3, nei sottocodici da N3.1 a N3.6, consentirà di compilare correttamente i campi delle operazioni che formano il plafond, delle vendite verso esportatori abituali e delle altre cessioni non imponibili che non alimentano il plafond.
Così pure il codice N6 (inversione contabile) è stato suddiviso in numerose sottocategorie, 8 a cui se ne aggiunge una residuale (N6.9). Anche in questo caso è evidente la finalità di arrivare ad una classificazione puntuale delle varie tipologie di operazioni sottoposte al reverse charge.
Infine, per completezza, segnaliamo che sono stati introdotti nuovi codici per la gestione delle ritenute d’acconto (da RT03 a RT06) (vedi tabella 3) ed è stata oggetto di integrazione pure la codifica dei Tipi di modalità di pagamento per fattura elettronica (vedi tabella 4).
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.