L’introduzione della fattura elettronica ha innovato in maniera pesante i nostri comportamenti contabili; di seguito cerchiamo di chiarire alcuni elementi della stessa, al fine di adeguare tempestivamente le opportune procedure di controllo.
La fattura elettronica è la fattura emessa o ricevuta in formato elettronico inalterabile; per essere tale, la fattura deve essere trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario in formato elettronico. Le fatture elettroniche devono essere generate in formato XML, in maniera conforme alle specifiche tecniche approvare dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento 89757 del 30 aprile 2018.
L’obbligo di utilizzo della fattura elettronica riguarda sia le operazioni tra aziende (B2B) che tra aziende e privati (B2C).
Sono esonerati i soggetti aderenti al regime forfettario (flat tax) ed i soggetti che inviano i dati al Sistema Sanitario (medici ed assimilati).
Il processo di fatturazione elettronica – Sinteticamente può essere cosi riassunto:
Lo scarto della fattura, che viene comunicato al trasmettitore dallo SDI entro 5 giorni dall’invio, implica che la fattura è considerata non emessa e deve quindi essere nuovamente spedita al sistema entro 5 giorni effettivi (non lavorativi), preferibilmente con stessa data e numerazione del documento originario.
Data di emissione della fattura – Il momento di effettuazione dell’operazione determina la data in cui deve essere emessa la fattura. In base al tipo di operazione, indichiamo i momenti di effettuazione
La fattura si considera emessa una volta che è stata inviata allo SDI.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito con la circolare 13/2018 che non è punibile un “minimo ritardo” che sia tale da non pregiudicare comunque la liquidazione dell’imposta.
Per il periodo dal 1.1.2019 al 30.6.2019, il Legislatore ha previsto l’inapplicabilità delle sanzioni se la fattura viene emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva (giorno 16 del mese successivo per i contribuenti mensili); la sanzione viene ridotta dell’80% nel caso di fattura elettronica emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva del periodo successivo
A partire dal 1.7.2019 non vi sono più riduzioni di sanzione ma è prevista la possibilità di emettere fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione. Se la data di emissione non coincide con la data di effettuazione dell’operazione o del pagamento del corrispettivo, occorre indicare la data di effettuazione dell’operazione.
Detraibilità della fattura – La data da cui decorrono i termini per la detraibilità dell’imposta da parte del cessionario coincide con la data di ricezione attestata dai canali telematici
Fatture nei confronti di privati (B2C) – La fattura deve essere emessa indicando nel campo “Codice destinatario” il codice convenzionale a 7 zeri (0000000) e riportando il codice fiscale del cessionario. Non è possibile emettere fatture cointestate a più soggetti.
Autofatture e note di variazione – Per chi acquista beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge, è prevista una sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250,00 euro.
Sino a ieri, l’’acquirente che non riceveva il documento entro 4 mesi dall’operazione doveva presentare autofattura all’ufficio competente (e sappiamo che ben pochi si sono attivati in tal modo). Ora, con la fattura elettronica, il cessionario/committente che non ha ricevuto il documento entro i 4 mesi o ha ricevuto un documento non corretto, deve emettere fattura elettronica indicando nel campo “Tipo documento” il codice T20, indicando nella sezione anagrafica del cedente i dati del fornitore e in quella del cessionario i propri.
È solo il caso di rimarcare che, ora che tutti i documenti sono visibili da parte dell’Agenzia, eventuali errori comporteranno automaticamente l’applicazione delle pesanti sanzioni previste dalla legge. È quindi necessario monitorare attentamente la ricezione delle fatture di acquisto.
Con la fatturazione elettronica, l’imposta di bollo diventa virtuale. L’imposta di bollo, pari a 2,00 euro, è dovuta per le fatture di importo superiore a 77,47 euro non assoggettate ad iva; per fatture di importo inferiore a 77,47 euro, non è dovuta alcuna imposta di bollo. Nella fattura elettronica dovrà essere compilato il campo “dati bollo” presente nella sezione “dati generali”. Il pagamento dell’imposta di bollo, applicata virtualmente in fattura elettronica, deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo ad ogni trimestre. Quindi, per il primo trimestre 2019, la scadenza è il 20 aprile 2019. L’Agenzia comunicherà nell’area riservata l’ammontare dovuto. Il pagamento avverrà mediante f24 precompilato o addebito in c/c bancario.
Nel corpo della fattura elettronica dovranno essere indicati gli estremi della dichiarazione d’intento ricevuta.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.