Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della dichiarazione IVA per il periodo d’imposta 2017. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall’altra documentazione richiesta.
Ricordiamo che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.
Quest’anno (2018 con riferimento ai dati IVA 2017) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile. Ricordiamo che già dallo scorso anno risulta abrogata la comunicazione annuale dati IVA.
Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato entro il 16 marzo 2018.
Non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.
Tra le modifiche apportate al modello IVA 2018 rispetto a quello dello scorso anno si evidenzia che non è più richiesto, nel quadro VF, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile, che le fatture siano annotate sul registro degli acquisti nell’anno 2017.
L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017 dispone che “il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”.
Il successivo art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal D.L. n. 50/2017, prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata “in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”.
La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell’Agenzia Entrate ha chiarito che l’applicazione delle due norme comporta che per l’individuazione del termine per la detrazione dell’imposta si devono verificare due condizioni:
Ai fini della detrazione dell’IVA, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà quindi essere annotata in contabilità, al più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2018).
Qualora un soggetto passivo, pur avendo ricevuto nel 2017 una fattura esigibile nel 2017 non la avesse ancora annotata alla data del 31 dicembre 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017) in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà in quel caso a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.
Così facendo la detrazione non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione liquidazioni periodiche del 28 febbraio 2018) ma esclusivamente mediante il quadro VF del modello IVA 2018 (come previsto dal nuovo modello IVA 2018).
Per completezza si segnala che la predetta circolare ha altresì chiarito che per beni o servizi acquistati nel 2017, con fattura datata 2017 ma ricevuta nel 2018, il diritto alla detrazione dovrà essere esercitato nella liquidazione periodica relativa alla data di ricezione del documento o, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 (periodo 2018), con le medesime modalità sopra esposte.
Sono fatti salvi e non sanzionabili i comportamenti adottati dal soggetto passivo che avendo ricevuto il documento d’acquisto datato 2017 entro il 16 gennaio 2018 ha detratto l’imposta a credito nella liquidazione di dicembre 2017.
Dichiarazioni con saldo IVA a credito
Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 (comprensivo di quello riferito a fatture 2017 registrate nel 2018 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione “orizzontale” o “esterna”), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018 (codice tributo 6099 – anno di riferimento 2017), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.
Da quest’anno l’eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.
In alternativa all’apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.
Ai sensi delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l’utilizzo dell’home banking.
La Circolare 1/E/2018 precisa che la data di ricezione della fattura deve emergere:
• da un messaggio di posta elettronica certificata;
• da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo;
• infine da una corretta tenuta della contabilità (obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.
Per chi avesse maturato nel 2016 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2017, potrà proseguirne l’utilizzo (codice tributo 6099 – anno 2016) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2017, all’interno della quale il credito dell’anno precedente sarà, per così dire, “rigenerato” andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2017.
Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell’art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:
Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione “orizzontale” o “esterna” dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta “verticale” o “interna”, ossia la compensazione dei predetti crediti con l’IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.
Il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l’ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l’asseverazione. L’innalzamento del limite non però riguardato l’ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.
La documentazione dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque entro il 15 febbraio 2018.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.