Nella circolare di marzo, oltre alle principali scadenze, parliamo di esterometro, ristrutturazioni edilizie e bonus asilo nido.
Scadenze principali 7 marzo: trasmissione CU (Certificazione Unica) 2018 all’Agenzia delle Entrate (31 marzo ai percipienti) 16 marzo: versamento Iva mensile, ritenute, contributi, Iva annuale (contribuenti trimestrali), tassa CCGG libri sociali
Sono soggette a specifica comunicazione telematica (esterometro) le operazioni attive e passive (sia relative a cessioni di beni che a prestazione di servizi) effettuate e ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato Italiano, ad eccezione di quelle per le quali è stata emessa una bolla doganale o quelle per le quali sia stato emesso un documento che sia transitato nel SDI (Sistema di interscambio).
È quindi possibile evitare l’esterometro per le operazioni attive inviando una fattura elettronica, codice XXXXXXX, allo SDI e inviare la copia cartacea al cliente estero. Adottare il sistema della fattura elettronica significa che la stessa deve seguire tutte le norme in termini di modalità di trasmissione, scarto, conservazione. Qualora non si intenda inviare le fatture estere in formato elettronico, scatta dunque l’obbligo di redazione ed invio dell’esterometro, che è un adempimento mensile e in assenza di franchigia per importo.
L’invio della fattura elettronica al cliente estero, ha rilevato anomalie bloccanti del sistema che di seguito riepiloghiamo, offrendo le possibili soluzioni
In occasione di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto che l’integrazione della fattura in reverse charge deve transitare allo SDI, utilizzando il codice tipo documento TD01 (e non il TD20 che identifica l’autofattura e non l’integrazione di quelle ricevute). Tale impostazione non pare suffragata dalla normativa vigente.
Entro il 7 marzo i datori di lavoro devono inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i modelli CU 2019-redditi 2018 per tutti i redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo e i redditi diversi che saranno inseriti all’interno del 730 precompilato. Entro il 31 marzo lo stesso modello dovrà essere consegnato al lavoratore. Le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante 730 precompilato, possono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2019.
Come anticipatovi nella circolare di dicembre 2018, le informazioni relative a ristrutturazioni edilizie che comportano un risparmio energetico, effettuate nell’anno 2018, devono essere trasmesse all’ENEA attraverso il sito www.ristrutturazioni2018.enea.it, operativo dal 21 novembre 2018. La trasmissione dei dati deve avvenire entro il termine di 90 giorni dalla data di ultimazione lavori o del collaudo. Per gli interventi già conclusi, il termine di 90 giorni decorre dalla data del 21 novembre 2018: pertanto il termine entro cui adempiere è il 19 febbraio 2019. La mancata comunicazione dei dati comporta la decadenza dai benefici fiscali.
Si ricorda che dal 1 gennaio 2019, ai fini della deducibilità del costo e della detrazione dell’Iva, l’unico documento giustificativo per l’acquisto di carburante è la fattura elettronica ed i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili.
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 164 del 28 dicembre 2018, ha precisato che il bonus asilo nido (previsto dal 2019 di importo pari a 1.500 euro) erogato dall’Inps non consente la doppia agevolazione nel caso in cui il datore di lavoro, in virtù di un piano di welfare aziendale, rimborsi le spese di asilo nido sostenute dal dipendente. Le spese non rimaste a carico del dipendente, in quanto rimborsate dall’Inps, non possono essere oggetto di un’ulteriore agevolazione, consistente nella corresponsione da parte del datore di lavoro della medesima somma con sfruttamento dell’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera f-bis, Tuir.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.