È stata istituita ed è in corso di realizzazione, presso il Ministero per beni attività culturali e turismo, una banca dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati a locazioni brevi, distinti mediante un codice identificativo. L’evidente intento è l’abbattimento dell’evasione fiscale nel settore.
Tale codice dovrà infatti essere indicato in ogni comunicazione inerente l’offerta e la promozione dei servizi offerti.
Le informazioni collegate ad ogni codice identificativo alfanumerico riguardano:
Alcune regioni (come Lombardia e Piemonte) hanno già adottato uno specifico codice identificativo di riferimento (CIR) per monitorare le locazioni turistiche extra-alberghiere. Detti codici confluiranno nella banca dati nazionale.
Il codice identificativo dovrà essere indicato in ogni comunicazione inerente l’offerta o la promozione dei servizi all’utenza dai titolari delle strutture ricettive, dai soggetti che concedono in locazione breve immobili ad uso abitativo, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali tematici per l’offerta di alloggi a fini turistici.
L’inosservanza della norma comporta l’applicazione di una sanzione da500 a 5.000 euro; la sanzione sarà maggiorata del doppio in caso di reiterazione.
La Corte di Cassazione precisa quando imputare a bilancio la perdita su crediti
La Corte di Cassazione ha disposto, con ordinanza 15218/21, che il creditore deve dedurre la perdita su crediti nel periodo in cui il debitore viene dichiarato insolvente (sentenza di fallimento), osservando quindi il principio di competenza, ossia deduco la perdita nel periodo di imposta in cui vi sono elementi certi e precisi di irrecuperabilità del credito. Invitiamo pertanto i clienti dello Studio che vantano crediti nei confronti di soggetti insolventi ad esaminare le situazioni critiche verificando lo stato delle stesse.
Rendimento nozionale al 15% per gli incrementi di capitale effettuati nel 2021
Il decreto Sostegni bis ha introdotto l’agevolazione dell’ACE Innovativa: a fronte di incrementi di capitale proprio effettuati nel corso dell’anno 2021, viene riconosciuto un rendimento nozionale del 15% (ricordiamo che il rendimento Ace normale è pari al 1,3%). Significa che, per esempio, a fronte di un versamento in conto capitale di euro 100.000, si genera un rendimento nozionale (leggasi un costo teorico) di 15.000, che comporta, per una società di capitali, un risparmio fiscale di euro 3600 (l’aliquota Ires è pari al 24%).
In alternativa al normale funzionamento dell’Ace (che prevede l’utilizzo in dichiarazione dei redditi del risparmio riconosciuto), è possibile utilizzare il credito direttamente con modello F24. In questo caso è necessario predisporre ed inviare specifica comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal giorno successivo a quello dell’avvenuto conferimento/versamento dell’incremento di capitale. Il credito d’imposta può essere ceduto a soggetti terzi (banche).
In vista delle prossime festività natalizie riepiloghiamo brevemente la normativa fiscale vigente
Omaggi a clienti di valore fino a 50 euro – Il costo è integralmente deducibile e la relativa Iva è totalmente detraibile (art 19-bis1, comma 1 lettera h) del DPR 633/1972. La cessione gratuita di detti beni è esclusa da Iva (art 2 comma 2, n.4 DPR 633/1972) e pertanto non richiede l’emissione di alcun documento fiscale (fattura o ricevuta) anche se è consigliabile l’emissione di DDT con causale “Omaggio” per certificare l’identità del destinatario e quindi poter dimostrare l’inerenza della spesa rispetto all’attività aziendale.
Omaggi a clienti di valore superiore a 50 euro – Sono considerate spese di rappresentanza, ossia operazioni fornite gratuitamente al fine di divulgare, diffondere e consolidare l’immagine dell’impresa sul mercato. Tali spese sono deducibili dal reddito seguendo le seguenti norme:
ricavi fino a 10 milioni | deducibili nel limite del 1,5% |
ricavi oltre 10 e fino a 50 milioni | deducibili nel limite del 0.6% |
ricavi oltre 50 milioni | deducibili nel limite dello 0,4% |
La quota eccedente tali limiti è totalmente indeducibile. L’Iva delle spese di rappresentanza è detraibile.
Le spese di rappresentanza consistenti in spese relative a prestazioni alberghiere, alimenti e bevande sono deducibili nel limite del 75% del loro importo.
Omaggi a dipendenti – il costo è integralmente deducibile ma la relativa Iva è totalmente indetraibile; l’omaggio in capo al dipendente non produce alcun effetto se di valore inferiore, nell’intero periodo d’imposta, ad euro 258,23. Superando detto limite il valore dell’omaggio concorre interamente a formare reddito imponibile. Attenzione: nel calcolo della soglia di 258,23 euro vanno cumulate anche altre voci riconducibili alla fattispecie in esame (per esempio polizze assicurative extraprofessionali, fringe benefit).
Beni oggetto dell’attività dell’impresa – Vale quanto sopra riportato con le seguenti differenze: a) l’Iva è sempre detraibile (a meno che non si scelga di non detrarla in acquisto per non assoggettare ad iva la cessione gratuita), b) la cessione del bene è imponibile Iva (a meno che non si sia scelto di non detrarre l’Iva in acquisto).
16 novembre: versamento Iva mensile, ritenute, contributi.
30 novembre: II acconto Irpef, Ires, Irap.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.