Nella circolare del mese di agosto tutte le informazioni utili per i clienti Oracon.
Scadenze principali
21 agosto: versamento Iva mensile, ritenute, contributi, II rata in caso di pagamento rateale Ires Irap Irpef.
PRESTAZIONI OCCASIONALI – CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 50/2017
Dal 10.07.2017 sono entrate in vigore le nuove regole per i voucher, che prevedono limiti economici e di durata di seguito esposti:
Alle prestazioni possono fare ricorso:
A) le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per il ricorso a prestazioni occasionali mediante il Libretto famiglia;
B) gli altri utilizzatori, nei limiti previsti, per l’acquisizione di prestazioni di lavoro mediante il contratto di prestazione occasionale.
Persone fisiche “Libretto Famiglia”
Esclusivamente ai fini dell’accesso al Libretto famiglia la registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite un ente di patronato. Ciascun utilizzatore può acquistare, attraverso la piattaforma informatica Inps o presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato Libretto famiglia, per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell’ambito di:
– piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
– assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
– insegnamento privato supplementare.
Mediante il Libretto famiglia, è erogato il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati.
Ciascun Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore a un’ora. Per ciascun titolo di pagamento erogato sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, stabilita nella misura di 1,65 euro, e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilito nella misura di 0,25 euro; un importo di 0,10 euro è destinato al finanziamento degli oneri gestionali, il compenso netto per il prestatore quindi è pari ad euro 8,00.
Attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, l’utilizzatore, entro il giorno 3 del mese successivo allo svolgimento della prestazione, comunica i dati identificativi del prestatore, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, nonché ogni altra informazione necessaria ai fini della gestione del rapporto. Il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica.
Prestazioni di lavoro acquisite tramite il Contratto di Prestazione Occasionale
Il contratto di prestazione occasionale (chiamato PtrestO) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo stabiliti, alle condizioni e con le modalità previste.
Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
In relazione al limite economico in capo all’utilizzatore sono computati in misura pari al 75% del loro importo i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai seguenti soggetti:
In tal caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali.
Per l’accesso alle prestazioni gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario di cui alla L. 12/1979, all’interno di un’apposita piattaforma informatica, gestita dall’Inps, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
– da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti svantaggiati normativamente previsti;
– da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
– nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Ai fini dell’attivazione del contratto di prestazione occasionale, ciascun utilizzatore non persona fisica nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, versa, attraverso la piattaforma informatica Inps le somme utilizzabili per compensare le prestazioni. L’1% degli importi versati è destinato al finanziamento degli oneri gestionali.
La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata, nella misura del 33% del compenso, e il premio Inail, nella misura del 3,5% del compenso (costo totale: euro 9,00+2,97 euro gestione separata+0,32 euro Inail+0,09 oneri di gestione=12,37 euro).
L’utilizzatore è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica Inps o avvalendosi dei servizi di Contact center messi a disposizione dall’Inps, una dichiarazione contenente, tra l’altro, le seguenti informazioni:
– i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
– il luogo di svolgimento della prestazione;
– l’oggetto della prestazione;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a 3 giorni;
– il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore continuative nell’arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo.
Il prestatore riceve contestuale notifica della dichiarazione attraverso comunicazione di sms o di posta elettronica. Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l’utilizzatore è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica o il Contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione. In mancanza della predetta revoca, l’Inps provvede al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.
Con riferimento a tutte le prestazioni rese nell’ambito del Libretto famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale nel corso del mese, l’Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull’anagrafica del prestatore o, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa. Gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato sono a carico del prestatore. Attraverso la piattaforma informatica l’Inps provvede altresì all’accreditamento dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all’Inail dei premi, nonché dei dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale del periodo rendicontato.
Le sanzioni previste sono le seguenti:
– in caso di superamento del limite di importo o di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
– in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione o di uno dei divieti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione. Non si applica la procedura di diffida.
Chiusura estiva
Lo Studio rimarrà chiuso per ferie dal 7 agosto all’1 settembre compreso.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.