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Aiuti di stato e de minimis ricevuti nel 2018

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aiuti di stato

È in vigore l’obbligo di indicare, in un apposito prospetto, gli Aiuti di Stato concessi o autorizzati nel 2018, anche se non ancora fruiti o ricevuti.

La mancata compilazione di tali dati comporta la revoca degli stessi e la loro restituzione.

Il prospetto prevede l’indicazione del tipo di contributo mediante dei codici identificativi, che solo per alcune tipologie di contributi è possibile inserire un codice specifico, nella maggior parte dei casi andrà indicato il codice 999.

L’indicazione di tali dati, in maniera corretta, è una questione di estrema importanza pena la revoca e restituzione di quanto ricevuto.

La normativa

Il Ministero dello sviluppo economico ha istituito il “Registro nazionale degli aiuti di Stato” (RNA). La funzione del registro è quello di controllare che venga rispettato il divieto di cumulo nonché il rispetto delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”.

L’articolo 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, prevede che l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti.

Con il DM 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, operativa dal 12 agosto 2017.

Cosa prevede il Regolamento

Il Regolamento opera una distinzione tra:

  • aiuti soggetti ad un procedimento di concessione (l’iscrizione nel Registro è interamente gestita dall’autorità pubblica responsabile e dal soggetto pubblico concedente);
  • aiuti non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, cd. aiuti automatici (il beneficiario deve compilare l’apposito riquadro del Modello Redditi e/o Irap utile all’amministrazione pubblica per acquisire i dati che provvederà ad annotare nel Registro in questione)
  • aiuti di Stato e agli aiuti “de minimis” di cui all’articolo 7 del Regolamento 31.05.2017 n. 115, che seppure subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati il relativo importo non è però determinabile nei citati provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati
  • aiuti nei “settori agricoltura e pesca”, come definiti dall’articolo 1, comma 1, lett. o), del Regolamento citato “aiuti di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE relativi al settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e al settore della pesca e dell’acquacoltura inclusi gli aiuti de minimis”.

Le informazioni relative agli aiuti nei citati settori, infatti, sono utilizzate per l’aggiornamento degli specifici registri SIAN e SIPA.

Il Prospetto Aiuti di Stato

Le informazioni contenute nel prospetto sono utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per la registrazione dell’aiuto individuale nel Registro Nazionale degli Aiuti, previe le verifiche necessarie per il rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli aiuti di Stato e degli aiuti “de minimis”, compresa la visura Deggendorf relativa ai soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea.

Il prospetto del Modello Redditi è identico all’analogo modello presente nel modello Irap.

Ipotesi impresa unica

Sempre nel medesimo prospetto, vanno riportati, in caso di aiuti de minimis, i codici fiscali delle imprese che concorrono con il soggetto beneficiario a formare una “impresa unica”, come definita dall’articolo 2, comma 2, del Regolamento (UE) 1407/2013.

Al riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato regolamento, per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

  • un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione
  • direzione o sorveglianza di un’altra impresa
  • un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima
  • un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.

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