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Assegno unico e universale

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13 Febbraio 2022
Published by Team Oracon on 13 Febbraio 2022
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  • assegno unico
  • assegno unico universale
  • auu
Il D.Lgs. 230/2021, a decorrere dal 1° marzo 2022, istituisce l’assegno unico e universale per i figli a carico (di seguito Auu), che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all’Isee. L’assegno spetta, nell’importo minimo, anche in assenza di Isee sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda, a prescindere quindi dal reddito del nucleo familiare. L’Auu sarà erogato a decorrere dal 1° marzo 2022 e da quella data, per effetto di una complessiva riorganizzazione del welfare familiare, cesseranno di avere efficacia:

  • le misure di sostegno alle famiglie di cui al decreto-legge che ha istituito l’Assegno temporaneo per i figli minori;
  • le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni;
  • limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, l’assegno per il nucleo familiare e gli assegni familiari.

In cosa consiste l’Auu

L’assegno unico e universale (Auu) per i figli:

  • è una prestazione erogata mensilmente dall’Inps a tutti i nuclei familiari con figli di età inferiore a 21 anni che ne faranno richiesta; l’erogazione avviene tramite bonifico sul conto corrente dei genitori;
  • spetta a tutti i nuclei familiari indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e pensionati) e senza limiti di reddito;
  • ha un importo commisurato all’Isee; tuttavia, nel caso in cui non si volesse presentare un Isee, è comunque possibile fare domanda e ottenere l’importo minimo per ciascun figlio.

L’Auu sostituisce detrazioni e assegni per il nucleo

Dal mese di marzo 2022 non verranno più erogati in busta paga gli assegni per il nucleo familiare e gli assegni familiari; inoltre, non saranno più riconosciute le detrazioni per figli a carico sotto i 21 anni. Questi strumenti verranno sostituiti dall’Auu, per il quale è necessario presentare domanda all’Inps, anche tramite patronati. Fino alla fine di febbraio 2022 saranno prorogate le misure in essere, cioè assegno temporaneo, assegno ai nuclei familiari, assegni familiari e detrazioni fiscali per i figli minori di 21 anni.

Tempi e modalità di presentazione delle domande

Le domande, corredate o meno di Isee, potranno essere presentate a partire dal 1° gennaio 2022. Per poter percepire l’Auu già da marzo e, quindi, non avere una riduzione delle disponibilità economiche in quel mese è necessario procedere con le domande dal mese di gennaio. Le domande possono essere presentate in qualunque momento dell’anno e, se accolte, danno diritto all’erogazione del beneficio fino al mese di febbraio dell’anno successivo. Tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno comunque diritto agli arretrati dal mese di marzo. La domanda va presentata all’Inps, sia presso gli sportelli dell’Istituto sia in via telematica accedendo al portale dedicato con riconoscimento digitale Spid. La domanda può essere presentata anche tramite patronati.

Contenuto della domanda

La domanda richiede soltanto l’autocertificazione di alcune informazioni di base quali:

  • composizione del nucleo familiare e numero di figli;
  • luogo di residenza dei membri del nucleo familiare;
  • Iban di uno o di entrambi i genitori. La domanda può essere o meno accompagnata da Isee aggiornato: la presentazione dell’Isee è necessaria per ottenere un assegno pieno commisurato alla situazione economica della famiglia.
  • Nel caso di presentazione dell’Isee, la richiesta di Isee aggiornato sarà possibile dal 1° gennaio 2022; appena ottenuto l’Isee dall’Inps sarà possibile presentare la domanda rivolta a ottenere l’Auu;
  • in mancanza di Isee, la domanda per l’Auu può essere presentata dal 1° gennaio 2022 e ciascun avente diritto riceverà l’importo minimo previsto;
  • resta salva la possibilità di presentazione della DSU per l’Isee in data successiva alla presentazione della domanda di Auu; in tal caso l’importo spettante verrà comunque ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’Isee.

Una panoramica sugli importi

Ai nuclei familiari con Isee inferiore a 15.000 euro, spetta per ogni figlio minore un assegno base di 175 euro. Questo valore decresce al crescere dell’Isee, fino a stabilizzarsi a 50 euro mensili a figlio per Isee pari o superiori a 40.000 euro.

A questa base si sommano varie maggiorazioni per:

    1. ogni figlio successivo al secondo;
    2. famiglie numerose;
    3. figli con disabilità;
    4. madri di età inferiore ai 21 anni;
    5. nuclei familiari con due percettori di reddito.

Una maggiorazione temporanea è, inoltre, prevista per i nuclei familiari con Isee inferiore a 25.000 euro.
 

Altre informazioni

L’assegno spetta per i figli rientranti nel nucleo familiare indicato a fini Isee dal richiedente (si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini Isee, in corso di validità). Per le domande non corredate da Isee, che danno diritto all’assegno minimo, spetta per i figli che rientrerebbero nell’Isee sulla base di un’autocertificazione. L’assegno spetta, in misura ridotta, anche per i figli maggiorenni fino al compimento dei 21 anni di età, se seguono un corso di formazione scolastica, professionale o di laurea, se hanno un reddito da lavoro inferiore agli 8.000 euro o se sono registrati come disoccupati presso i servizi pubblici per l’impiego. Per i figli con disabilità, spetta senza limiti di età. L’assegno è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:

  • sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente all’UE in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi;
  • sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • sia residente e domiciliato in Italia
  • sia o sia stato residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Le domande possono essere presentate da un solo genitore o, in mancanza, da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nuovi nati la domanda può essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del nuovo figlio e l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza. Per i percettori di reddito di cittadinanza, l’assegno è corrisposto d’ufficio. Lo studio è a disposizione per qualsiasi necessità o aiuto nella gestione degli adempimenti sopra descritti.
 

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