Il recente C.D. “Decreto Rilancio” ha rivisto ed esteso i benefici conseguenti alle spese di sanificazione, adeguamento di ambienti di lavoro ed acquisto di DPI. Nell’articolo cerchiamo quindi di fare chiarezza e di approfondire quali sono le spese che rientrano nelle agevolazioni e chi ne ha diritto.
Credito d’imposta pari all’60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di € 80.000, relativamente agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento della diffusione del COVID-19.
Tale agevolazione è riconosciuta a favore di ristoranti, gelaterie, bar, nonché alberghi, villaggi turistici, rifugi di montagna, affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, aree di campeggio, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, gelaterie e pasticcerie, bar e altri esercizi simili senza cucina.
Rientrano tra le spese agevolabili gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; l’acquisto di arredi di sicurezza; gli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo e l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa; l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta in esame è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nel 2021 esclusivamente in compensazione con il mod. F24.
Le misure previste dai decreti “Cura Italia” e Liquidità”, sono ora ridefinite dal recente decreto “Rilancio”, che dispone il riconoscimento a favore di imprese / lavoratori autonomi / enti non commerciali un credito d’imposta pari al 60% (fino ad un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario) delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) (mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, prodotti detergenti / disinfettanti, DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione (ad esempio, termometri / termoscanner / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria, dispositivi (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale e relative spese di installazione.
Tale agevolazione dovrà essere indicata nel mod. REDDITI 2021, relativo al 2020 (anno di sostenimento delle spese), è utilizzabile in compensazione tramite il mod. F24 o utilizzabile direttamente in Dichiarazione e non è tassata fini IRPEF / IRES / IRAP.
All’Agenzia delle Entrate è demandata l’emanazione delle disposizioni attuative dell’agevolazione in esame.
In attesa di dette disposizioni, si consiglia di richiedere in fattura una dettagliata e specifica indicazione dei prodotti e servizi acquistati per l’adeguamento, in modo che tali acquisti siano inequivocabilmente conseguenti all’emergenza Covid19.
I soggetti beneficiari degli specifici crediti d’imposta per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possono optare, nel periodo 19.5.2020 – 31.12.2021, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione (anche parziale) degli stessi ad altri soggetti (compresi istituti di credito / intermediari finanziari).
L’INAIL, per favorire l’attuazione di quanto previsto dal “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, promuove interventi straordinari destinati alle imprese (anche individuali), comprese le imprese artigiane / agricole / agrituristiche, nonché le imprese sociali attraverso l’acquisto di apparecchiature / attrezzature per isolamento / distanziamento dei lavoratori (anche rispetto agli utenti esterni / addetti di aziende terze) compresi i relativi costi di installazione, dispositivi elettronici / sensoristica per il distanziamento dei lavoratori, dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro, sistemi / strumenti di controllo dell’accesso nei luoghi di lavoro / DPI.
L’importo massimo concedibile è pari a € 15.000, per le imprese con un massimo di 9 dipendenti; € 50.000, per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 10 e 50; € 100.000, per le imprese con più di 50 dipendenti.
Attenzione: si evidenzia che i contributi in esame sono: erogati mediante procedura automatica (ex art. 4, D.Lgs. n. 123/98); incompatibili con altri benefici, anche fiscali, relativi ai medesimi costi ammissibili.
Lo Studio è a vostra disposizione per ogni chiarimento: 030. 8920686/ 030. 826811.